REGOLAMENTO NAZIONALE /REGIONALE IPER
Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto Nazionale IPER costituisce parte integrante dello Statuto stesso.
Art.1 – Sigla e Marchio
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Sigla e marchio che la Sede Regionale è autorizzata a utilizzare, sono di proprietà dell’Asssociazione Nazionale. L’utilizzo in Sede Regionale sia della sigla che del marchio è consentito sotto la diretta autorizzazione del Presidente Nazionale.
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L’indicazione precisa della Sede Regionale è prescritta per Legge.
Art. 2 – Adesioni
1.) La quota annuale di associazione rappresenta l’adesione all’Associazione Nazionale.
2.) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso del Socio.
Art. 3 – Soci
Si considerano soci della Sede Nazionale:
a) Soci Fondatori: Sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
b) Soci Ordinari : sono i cittadini italiani e/o stranieri che vengono chiamati a far parte
dell’Assemblea Nazionale su proposta di almeno due Soci Fondatori e/o Ordinari.
I Soci Ordinari si considerano decaduti se per un triennio consecutivo fanno mancare la
loro collaborazione all’IPER e comunque se risultano assenti per tre Assemblee
consecutive, senza giustificato motivo.
c) Soci Onorari : vengono nominati con l’identica procedura prevista per i Soci Ordinari.
d) Soci Benemeriti o Sostenitori o Distinti sono i singoli cittadini o enti, che permettono di
realizzare con la loro condivisione e generosità tutte le attività dell’IPER. Senza la loro
fattività, l’IPER non riuscirebbe a realizzare la propria educazione rinnovata – nel caso
specifico – attraverso la musica.
Art. 4 – Assemblea Nazionale
E’ ammessa una sola delega ad altro Socio, per la partecipazione all’Assemblea.
Art. 5 – Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o con altro mezzo atto a
garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni; in casi di particolari urgenze è
ammessa la convocazione per telefono.
b) La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la
condizione di Socio all’IPER.
c) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, i Soci
particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 6 – Attività di Ricerca
E’ denominata “Attività di Ricerca” il coinvolgimento del Socio o le aggregazioni di Soci, che in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (Biblioteca, Didattica sociale, Partecipazione agli spettacoli, Attività musicali….).
Tale attività costituisce la parte operativa dell’IPER.
Art. 7 – Norme Didattiche
L’Associazione IPER nel suo marchio ha chiaramente espresso il termine “educazione” che non è la semplice “istruzione”.
Educare , dal latino ex “fuori” + dùcere “condurre”, tirare fuori; quindi in senso figurato “tirare su”, quindi “educare”. Quindi l’IPER insegna a crescere anche psicologicamente, attraverso la musica il Socio.
Non è la semplice istruzione dal latino “instruere” composto da in “ sopra “+ strùere “costruire”
col significato limitato di solo “far crescere il sapere” di qualcuno.
Anche il termine “rinnovata” significa che non è l’unica acquisizione del sapere, cioè la sola ricchezza del conoscere qualcosa, ma riguarda il conoscere qualcosa armonizzato e rinnovato alla luce di tutto il sapere.
Art. 8 – Docenti
La Sede Nazionale o Regionale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari, che possono essere Soci o essere semplici collaboratori esterni.
Art. 9 – Soci Ricercatori Aggiunti
Qualunque persona socia può fare il Ricercatore Aggiunto ad un’attività.
La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento fra Soci e Docenti per assicurare il regolare svolgimento delle attività, soprattutto sotto l’aspetto tecnico.
Art. 10 – Ricchezza dell’ IPER
L’IPER Nazionale o Regionale comprende tutte le attività musicali, letterarie e sociali, che integrano la parte didattica. Tali iniziative sono affidate alla gestione dei Soci che prestano preferibilmente – volontariamente la loro collaborazione.
Art. 11 – Autonomia delle Sedi Regionali
Il versamento della quota associativa dà diritto a frequentare le manifestazioni nazionali o regionali inerenti e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi Regionali, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra le Sedi.