STATUTO

STATUTO

Art. 1 – FINALITA’

E’ costituita l’Associazione Istituto Per Educazione Rinnovata, siglabile IPER, con sede a Torino e a Graglia (BI) nella casa dì origine del compositore del XVII-XVIII secolo, italo-francese, André CAMPRA. L’IPER è operante dal 1994 con decine di concerti classici sia in Italia che in Francia.

L’IPER non ha fini di lucro ed ha come finalità :

– favorire il libero scambio di qualsiasi eperienza musicale, artistica, culturale, concepita come

espressione irripetibile e conviviale;

– favorire, attraverso una concezione estesa di musica, l’avvicinamento, la continuazione e la

specializzazione della musica classica, anche come psicoterapia attiva e passiva;

– favorire lo studio dei collegamenti delle sinapsi, createsi come fenomeno psico-sociologico per

migliorare la comprensione e l’esternazione della gioia di suonare e ascoltare musica.

Art. 2 – AMMISSIONE.

Sono ammesse all’Associazione IPER tutte le persone che, condividendo il presente Statuto, ne facciano esplicita richiesta.

L’ammissione è deliberata ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 3 – ASSEMBLEA NAZIONALE.

Fanno parte dell’Assemblea Nazionale, tutti i Soci regolarmente iscritti.

L’Assemblea Nazionale si riunisce di norma ad ogni Congresso Nazionale, su convocazione scritta, inviata almeno un mese prima della data di convocazione, dal Segretario Nazionale o, su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L’Assemblea Nazionale stabilisce le linee generali di ricerca per il raggjungimento dei fini associativi ed elegge il Comitato Direttivo Nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. Può modificare, con la maggioranza di 2/3 il Regolamento. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 4 – SOCI.

I Soci possono essere associati all’atto dell’iscrizione come: Onorario, Fondatore, Benemerito, Collettivo, Sostenitore, Distinto, Ordinario, Ricercatore e Ricercatore Aggiunto.

Sono Soci Fondatori oltre coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione, anche quelle persone che, per il loro particolare rilievo musicale, artistico e culturale, abbiano contribuito o possono contribuire a realizzare e a diffondere i principi e le finalità dell’IPER e conseguentemente vengono cooptati dai Fondatori a maggioranza di 2/3.

Il Socio Fondatore gode di tutti i diritti ed oneri del socio ordinario, compreso quello di voto e quello di essere eletto a cariche sociali.

E’ Socio Benemerito, o Sostenitore, o Distinto, o Ordinario, qualsiasi cittadino italiano o straniero che fatta esplicita richiesta di ammissione all’IPER, venga accettato, in una di tali categorie, come meglio precisato nel Regolamento redatto a cura del Comitato Direttivo Nazionale.

Sono Soci Collettivi le associazioni o le persone giuridiche preferibilmente operanti nel settore con analoghe finalità, che vengono a fare parte dell’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, con la qualifica di Socio Collettivo. La qualifica di Socio Collettivo non comporta necessariamente il pagamento di quote associative, ha valore annuale e s’intende di norma tacitamente rinnovata ogni anno.

I Docenti e i Maestri dei Conservatori e degli Istituti Musicali possono entrare a far parte del Comitato Artistico Musicale o della Giuria.

Il Comitato Direttivo Nazionale può conferire all’unanimità la qualifica di Socio Onorario a personalità italiane o straniere di chiara fama che si siano distinte nel campo musicale.

Tali Soci non sono tenuti al versamento della quota annuale e la qualifica si intende confermata di anno in anno.

Art. 5 – ATTIVITÀ DI RICERCA.

L’attività di Ricerca è al centro dell’interesse dell’Associazione ed è libera e aperta a tutti i Soci. I Soci possono eleggere il Presidente ed il Direttore della Ricerca Nazionale o Regionale.

I Maestri di Conservatorio o di Istituti Musicali possono essere eletti come Presidenti o Direttori della Ricerca Nazionale o Regionale salvo l’articolo 4.

I Soci a seconda della provenienza, eleggono il Presidente, il Direttore della Ricerca Regionale.

I Soci Ricercatori e i Ricercatori Aggiunti, nominati annualmente dal Comitato della Ricerca Nazionale, svolgeranno preferibilmente le proprie ricerche in piena autonomia, oppure secondo le direttive del Direttore Nazionale della Ricerca o del Direttore Regionale della Ricerca competente e le comunicheranno al Direttore della Ricerca Nazionale.

Art. 6 – COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE.

L’Assemblea Nazionale elegge a maggioranza semplice il Comitato Direttivo Nazionale formato da 3 a 11 persone e composto per almeno 1/3 dai Soci Fondatori e per 2/3 da altri Soci, con esclusione dei Soci Ricercatori.

Il Presidente Nazionale sarà culturalmente ed amministrativamente autonomo ed organizzerà la propria Sede prendendo le decisioni secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale. Sceglierà il proprio Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente Nazionale rappresenta l’IPER, assicura l’esecuzione delle decisioni prese dal Comitato Direttivo Nazionale, e presiede il Comitato Direttivo Nazionale stesso.

Il Presidente Nazionale può delegare (a sua discrezione e per specifici incarichi) i membri del Comitato Direttivo Nazionale .

Art. 7 – ELEZIONI

Tutti i Soci una volta all’anno sono chiamati a votare per eleggere il Comitato Direttivo Nazionale, il Presidente ed il Direttore della Ricerca Nazionale.

Art. 8 – FINANZIAMENTI.

Ciascun Socio contribuisce al finanziamento dell’IPER in ragione della quota di iscrizione e della quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale.

Altri finanziamenti possono derivare da sovvenzioni, elargizioni, da enti o associazioni o privati.

Art. 9 – GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI.

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art.10 – COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI.

L’IPER opera sia per mezzo dei suoi organismi nazionali o regionali, sia in collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati, che abbiano scopi analoghi.

L’IPER può federarsi con istituti nazionali o internazionali che perseguano analoghe finalità, mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa.

Qualsiasi atto federativo nazionale,per essere valido, deve ottenere la ratifica del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 11 – DECADENZA.

Si decade dall’appartenenza all’ IPER per dimissioni, o per decisione presa dal Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza di 2/3.

Art. 12 – MODIFICHE

Per modificare il presente Statuto sono necessari i 2/3 dei pareri favorevoli dei Soci Fondatori.

Art. 13 – SCIOGLIMENTO.

L’IPER può essere sciolta, qualora l’Assemblea Nazionale con maggioranza di 2/3 ne decreti lo scioglimento.

Art. 14 – NORME FINALI.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riinvio al Codice civile, alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia.